LAVORO E RETRIBUZIONE

Un'attività retribuita può essere valida ai fini dei PCTO? 

Anche in questo caso, al momento (ovvero stando alla normativa del 4/9/2019) non ci sono specifiche indicazioni. In base a quanto valeva per l'Alternanza Scuola Lavoro, il Miur ha espresso il seguente parere nei chiarimenti (Nota 3355 del 28 marzo 2017, qui consultabile) dati nel 2017: 

gli allievi che frequentano percorsi di alternanza scuola lavoro mantengono lo status di studenti. L’alternanza è una opportunità formativa e gli studenti non devono sostituire posizioni professionali; essi sono costantemente guidati nelle varie esperienze, sia nell’ambito dell’istituzione scolastica che presso il soggetto ospitante, da una o più figure preposte alla realizzazione del percorso formativo (tutor interno, tutor formativo esterno, docente interno, esperto esterno).

Se l'ASL, e i PCTO che l'hanno sostituita, non sono una sostituzione del lavoro, se ne può dedurre che il lavoro, inteso come attività retribuita, non possa essere considerato un PCTO. 

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