Parole chiave e informazioni riguardanti i PCTO
Questo glossario è uno strumento per aiutare l'interpretazione della normativa. Esso sarà in aggiornamento.
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AGONISMOFonte: Chiarimenti MIUR 2017 sull'Alternanza Scuola Lavoro, in assenza di chiarimenti specifici per i PCTO Vi è la possibilità, per uno studente che pratica attività sportiva di alto livello agonistico, di assolvere all’impegno dell’alternanza scuola lavoro ed in che modo? Le istituzioni scolastiche si trovano talvolta davanti alla necessità di rispondere alle esigenze educative degli studenti che praticano sport ad un livello significativamente superiore rispetto alla media dei praticanti e che presentano obiettive difficoltà nel combinare il doppio impegno scolastico e sportivo. Tali studenti praticano attività sportive ad alto livello agonistico, tale da farli considerare atleti di talento dotati di un potenziale per sviluppare un carriera sportiva d'elite, con la possibilità di perfezionare in futuro più o meno prossimo un contratto professionale con un datore di lavoro o con un’organizzazione sportiva, per cui devono conciliare la loro carriera sportiva con il percorso di istruzione prescelto. [...] Con il Decreto Ministeriale n. 935 dell’11 dicembre 2015, il Miur ha inteso garantire la possibilità che le istituzioni scolastiche interessate possano prendere parte ad un “Programma sperimentale, mirato ad individuare un modello di formazione per sviluppare una didattica innovativa supportata dalle tecnologie digitali e relativa valutazione, dedicata a tutti gli studenti-atleti di alto livello iscritti negli istituti secondari di secondo grado statali e paritari del territorio nazionale” con l’obiettivo del “superamento delle criticità della formazione scolastica degli studenti-atleti, soprattutto riferibili alle difficoltà che questi incontrano nel frequentare regolarmente le lezioni scolastiche”. L’apposita Commissione prevista dal citato Decreto Ministeriale, composta da rappresentanti del MIUR, del CONI, del CIP e della Lega Calcio di serie A, ha identificato le categorie di studenti-atleti ammissibili alla sperimentazione, riconducendoli alle seguenti quattro tipologie di atleti cosiddetti di “Alto livello”: a. Rappresentanti delle nazionali partecipanti a competizioni internazionali; b. Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 12 posti della classifica nazionale di categoria giovanile all'inizio dell'anno scolastico di riferimento; c. Atleti delle Società degli sport professionisti di squadra di cui alla legge 91/1981 che partecipano ai seguenti campionati: Calcio (serie A, serie B, Lega Pro, Primavera, Under 17 serie A e B, Berretti); Basket (A1/ Under 20 élite, Under 20 eccellenza); d. Studenti coinvolti nella preparazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Pyeongchang 2018, ai Giochi Olimpici e Paralimpici estivi di Tokio 2020, ai Giochi Olimpici e Paralimpici giovanili estivi di Buenos Aires 2018, ai Giochi Olimpici e Paralimpici giovanili invernali di Losanna 2020, ovvero ciascuno studente riconosciuto “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione o dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento. In data 28 novembre 2016 il MIUR ed il CONI hanno, inoltre, rinnovato il Protocollo d’intesa relativo al piano triennale per l’educazione sportiva in classe, nel quale, tra le misure programmate per aumentare la pratica motoria e sportiva in aula, è previsto lo sviluppo di strumenti per il sostegno degli studenti atleti di “Alto livello” nella scuola secondaria di secondo grado, ivi compresi quelli afferenti le esperienze di alternanza scuola lavoro. Coerentemente con il quadro di riferimento comunitario e nazionale sopra indicato, per gli studenti-atleti di “Alto livello” frequentanti le classi terze, quarte e quinte dei percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado - previa attestazione dell’appartenenza del giovane ad una delle suddette categorie di atleti da parte della Federazione sportiva di riferimento - le attività di alternanza scuola lavoro potranno comprendere gli impegni sportivi, sulla base di un progetto formativo personalizzato condiviso tra la scuola di appartenenza e l’ente, Federazione, società o associazione sportiva riconosciuti dal CONI che segue il percorso atletico dello studente. Le attività sportive praticate ad alto livello, per l’intensità dell’impegno e della motivazione, per il livello di responsabilità e per le sollecitazioni psico-fisiche ad esse sottese, possono contribuire allo sviluppo di adeguate competenze nelle seguenti aree di riferimento: Influenza/leadership: - Lavoro di squadra/team building - Leadership [- Gestione conflitti Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 6/17 ] Managerialità/gestione: - Pianificazione e organizzazione - Controllo e monitoraggio Pensiero sistemico - Visione d’insieme - Assunzione del rischio/decisione Comportamento/persona - Energia - Integrità - Tensione al risultato - Tolleranza allo stress In aderenza con quanto riportato nella Guida operativa emanata dal MIUR, una Convenzione dovrà
regolare i rapporti tra la scuola e la struttura ospitante, identificata con l’ente, Federazione, società o
associazione sportiva riconosciuti dal CONI che segue il percorso atletico dello studente, la quale
provvederà a designare il tutor esterno con il compito di assicurare il raccordo tra quest’ultima e
l’istituzione scolastica. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla formazione specifica sulla
salute e sicurezza negli ambienti in cui si volgono le attività atletiche ed ai rischi specifici legati
all’utilizzo di strumenti e attrezzature sportive. In conclusione, per studenti-atleti che appartengano alle categorie sopra indicate, per far valere l'attività sportiva agonistica come PCTO è necessario - dimostrare l'appartenenza dello studente ad una delle categorie sopra elencate - stipulare una CONVENZIONE con la società sportiva - concordare un progetto formativo che rientri nelle aree sopra indicate | ||
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BOCCIATURACome deve regolarsi lo studente che deve ripetere l'anno? Si riporta qui il parere dato dal MIUR (O.M. n. 90 del 21/05/2001 e d.P.R. n.122/2009 e successive modifiche e integrazioni) ricavato da Orizzonte Scuola. Uno studente che ripete l’anno è tenuto a svolgere di nuovo l’intero percorso di alternanza scuola lavoro poiché, come previsto dalla legge 107/2015, si tratta di attività ordinamentale che coinvolge l’intero curricolo e, quindi, segue la programmazione annuale delle attività stabilite dal Consiglio di classe. Pur tuttavia, l’acquisizione di certificazioni che hanno una riconosciuta validità permanente o pluriennale, come, ad esempio, la formazione di base o specifica sulla salute e sicurezza in ambienti di lavoro, sono riconosciute entro i limiti previsti dalle rispettive norme di riferimento. In assenza di più recenti chiarimenti da parte del MIUR, possiamo quindi dire che anche per il PCTO valga lo stesso criterio: chi ripete l'anno deve ripetere anche i PCTO, esclusa la formazione per la sicurezza, se è stata completata e il certificato è stato consegnato. | ||
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LAVORO E RETRIBUZIONEUn'attività retribuita può essere valida ai fini dei PCTO? Anche in questo caso, al momento (ovvero stando alla normativa del 4/9/2019) non ci sono specifiche indicazioni. In base a quanto valeva per l'Alternanza Scuola Lavoro, il Miur ha espresso il seguente parere nei chiarimenti (Nota 3355 del 28 marzo 2017, qui consultabile) dati nel 2017: gli allievi che frequentano percorsi di alternanza scuola lavoro mantengono lo status di
studenti. L’alternanza è una opportunità formativa e gli studenti non devono sostituire
posizioni professionali; essi sono costantemente guidati nelle varie esperienze, sia
nell’ambito dell’istituzione scolastica che presso il soggetto ospitante, da una o più figure
preposte alla realizzazione del percorso formativo (tutor interno, tutor formativo esterno,
docente interno, esperto esterno). Se l'ASL, e i PCTO che l'hanno sostituita, non sono una sostituzione del lavoro, se ne può dedurre che il lavoro, inteso come attività retribuita, non possa essere considerato un PCTO. | ||
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SPORTL'attività sportiva può essere considerata valida ai fini dei PCTO? In assenza di indicazioni specifiche nelle recenti Linee Guida del 4/9/2019 e in attesa di indicazioni in merito, teniamo intanto in mente i Chiarimenti dati dal MIUR nel 2017 in merito all'Alternanza Scuola Lavoro. PRIMO CASO: fare sport vale come PCTO? Vi è la possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola lavoro presso società, enti o associazioni sportive? La legge 107/2015, all’art. 1, comma 34, inserisce tra le strutture che possono ospitare attività di alternanza scuola lavoro anche gli “enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”. Questa opportunità può essere utilizzata dalle istituzioni scolastiche per avvicinare i giovani alle figure professionali che operano nel settore dello sport e facilitare lo sviluppo delle competenze richieste per la pianificazione, organizzazione e gestione di manifestazioni, attività ed eventi di carattere sportivo, utili anche in altri contesti lavorativi. Giova ricordare che per “enti di promozione sportiva” (EPS) si intendono le associazioni a livello nazionale, nonché le associazioni a livello regionale non riconosciute già a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e l’organizzazione di attività motorie-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA) e nell’osservanza della normativa sportiva antidoping del CONI-NADO. Il loro statuto stabilisce l’assenza dei fini di lucro e garantisce l’osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità. Tali enti, se rispettano determinati requisiti, possono richiedere il riconoscimento da parte del CONI. Attualmente rientrano negli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a livello nazionale, le seguenti associazioni: A.C.S.I. - Associazione Centri Sportivi Italiani A.I.C.S. - Associazione Italiana Cultura Sport A.S.I. - Associazioni Sportive Sociali Italiane A.S.C. - Attività Sportive Confederate C.N.S. Libertas - Centro Nazionale Sportivo Libertas C.S.A.IN. - Centri Sportivi Aziendali Industriali C.S.E.N. - Centro Sportivo Educativo Nazionale C.S.I. - Centro Sportivo Italiano C.U.S.I. - Centro Universitario Sportivo Italiano E.N.D.A.S. - Ente Nazionale Democratico Di Azione Sociale M.S.P. - Movimento Sportivo Popolare Italia O.P.E.S. - Organizzazione Per l'Educazione allo Sport P.G.S. - Polisportive Giovanili Salesiane Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 3/17 U.I.S.P. - Unione Italiana Sport Per Tutti U.S. ACLI - Unione Sportiva A.C.L.I. Sebbene la norma faccia riferimento alle suddette organizzazioni, si ritiene - anche in base al
richiamo generale agli “enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore” operato
dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 - che le esperienze di alternanza possano
essere programmate anche presso enti, Federazioni sportive, Discipline associate, società o
associazioni sportive riconosciute dal CONI. Al riguardo, il requisito del riconoscimento garantisce
l’esistenza di capacità organizzative e strutturali minime atte ad assicurare un accettabile livello di
qualità dei percorsi di alternanza ivi attivati.
Per gli studenti coinvolti in attività di alternanza scuola lavoro co-progettate dalla scuola in
collaborazione con gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o analoghe organizzazioni
riconosciute, i relativi progetti punteranno all’inserimento degli allievi negli ambienti di lavoro che
le caratterizzano, programmando un affiancamento operativo con le figure professionali che vi
operano. La prospettiva è quella di assicurare ai giovani competenze spendibili nel mercato del
lavoro, coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale tipico dell’indirizzo di studi
prescelto. Tali competenze potranno essere acquisite, ad esempio, nell’ambito delle attività di
pianificazione, organizzazione e gestione di attività ed eventi sportivi (es.: gare, partite,
manifestazioni, tornei, ecc.) e saranno agevolmente spendibili nel mondo del lavoro, anche in
contesti operativi diversi da quelli presso i quali sono state apprese. Le modalità progettuali e
organizzative possono essere sviluppate secondo le indicazioni fornite dalla Guida operativa
emanata dal MIUR. In conclusione: l'attività sportiva in sé non può essere considerata PCTO, ma si può pensare a progetti con Enti per la Promozione Sportiva che formano i ragazzi nell'affiancamento di figure professionali legate allo sport (in maniera non retribuita). | |